Negoziazione Assistita e Mediazione

La normativa di cui al D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a:
1) una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
2) pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
La procedura è prevista, in via facoltativa, anche in materia di separazione e divorzio.